Nell’articolo di oggi ti parlerò di cose che devi assolutamente conoscere, se sei un creativo (se sei un illustratore, o anche uno scrittore o un musicista).
Si tratta di norme delle quali dovrai tenere presente quando fai un preventivo, o utilizzi in qualsiasi modo una tua opera. Parliamo nello specifico delle illustrazioni, ovvero il mio pane quotidiano e anche il motivo per cui, immagino, stai leggendo questo articolo.
Tratteremo subito quello che, nella pratica, può esserti utile sul diritto d’autore.

Diritto D'Autore - Blog Naera da Altrove Illustrazione

Una illustrazione, in quanto opera d’arte, non ha valore esclusivamente estetico.

Ricordi quando abbiamo parlato QUI del prezzo da dare ai nostri prodotti?
Ecco, bisogna considerare non soltanto il tempo che abbiamo impiegato a realizzare la nostra illustrazione (o la nostra opera creativa, qualunque essa sia) ma anche il valore artistico della stessa e – soprattutto – la cessione del diritto di utilizzazione economica.
Per non sbagliare, ed essere preparati, è utile sapere quanto è necessario sul diritto d’autore.

Partiamo col dire che la creazione di un’opera artistica (o industriale), frutto del talento creativo e dell’intelletto umano, è tutelata come opera d’ingegno dal codice civile e dalla legge sul diritto d’autore del 22 aprile 1941 n.633 e successive modificazioni.

Ovviamente, l’autore ha il diritto esclusivo di utilizzare economicamente l’opera in ogni forma e modo, originale o derivato, nei limiti determinati dalla legge sul diritto d’autore.

Ma che succede se realizziamo un’opera per qualcun altro?

Esempio: creiamo un’illustrazione per qualcuno – un’azienda, un privato o un altro libero professionista – che vuole trarne un guadagno, ad esempio realizzando un poster o un calendario da vendere. La prima domanda che ti sarai fatto è: ma come, un privato? Ebbene si, possono arrivare richieste del genere. Ricordiamo che per vendere qualcosa, anche online, la legge impone di avere partita IVA ed essere iscritti in camera di commercio, con alcune eccezioni, ma non è di questo che parleremo adesso, ma succede. In preventivo è sempre bene mettere in chiaro che il prezzo finale comprende proprio il diritto di sfruttamento economico dell’opera.

Leggi bene, perché più avanti ti dirò anche cosa è bene mettere per iscritto per evitare disguidi di ogni genere!

Cosa intendiamo per diritti di sfruttamento economico di un’opera?

Parliamo della riproduzione, l’esecuzione, la distribuzione e tutte le altre forme elencate dall’art. 12 all’art. 19 della Legge sul Diritto d’Autore (L.d.A. 22/04/1941 n. 633), che spettano all’autore dell’opera, il quale però può decidere liberamente di trasmetterli a terzi.
Come recita l’art. 109 L.d.A., la sola cessione dell’opera non comporta, salvo patto contrario, anche la trasmissione dei relativi diritti di utilizzazione economica del bene. La cessione dei diritti non avviene quindi in automatico, e va messa in chiaro. Le parti sono libere di scegliere se stipulare un contratto TIPICO (cioè disciplinato dal nostro Codice Civile) o ATIPICO (ovvero contenente norme che vengono stabilite di comune accordo da committente e artista).

Cosa dice quindi la legge in merito?

Per esempio, per legge vige il divieto di cessione di diritti futuri, quindi compresi in leggi future o che comportino dunque una protezione del diritto d’autore dal contenuto più ampio o di maggiore durata rispetto a quello previsto per legge (lo vedremo fra poco).
Ogni diritto, però, resta indipendente dagli altri.
Quindi puoi concedere tutti i diritti per l’utilizzazione economica riferiti ad un’opera, o solo una parte di essi.
Per fare un esempio, possiamo permettere che il nostro committente riproduca e venda, ovviamente guadagnando, la nostra opera, ma che non possa modificarla, nel caso di una illustrazione.

Due tipologie di diritti da considerare.

Prima di andare avanti, però, occorre fare una distinzione fra diritti morali e diritti patrimoniali.
L’opera di ingegno è frutto dell’abilità creativa umana e quindi genera diritti morali, ma è anche un bene immateriale e come tale genera diritti patrimoniali che, insieme ai primi, formano la proprietà intellettuale, regolata proprio dalle norme del diritto d’autore.

A causa di ciò, l’opera d’ingegno è composta da due parti: una alienabile e l’altra non alienabile.
Questo vuol dire che alcuni diritti non possono essere ceduti ad altri!

Nessuna paura, adesso ti spiego meglio di cosa parliamo, in pratica. Andiamo a vedere quali sono i diritti alienabili e quelli che non lo sono.

Diritti Morali

I diritti morali di un’opera d’ingegno tutelano la personalità e la reputazione dell’autore, la paternità e la gestione dell’opera. I diritti morali, regolati dagli articoli 20-24 della legge sul diritto d’autore n. 633/41, sono i diritti:

  • di pentimento (l’autore può decidere se ritirarla dal commercio)
  • di paternità (può rivendicarne la paternità in qualsiasi momento, anche in caso l’abbia divulgata precedentemente, anche se con uno pseudonimo o nome d’arte)
  • di inedito, (l’autore può decidere se e quando condividere la propria opera)
  • all’integrità dell’opera (l’autore può opporsi a modifiche e rielaborazioni dell’originale, tranne nel caso di opere di architettura soggette a leggi di edilizia e pubblica sicurezza, ma non è il nostro caso)

Tutti i diritti morali appartengono all’autore per sempre, e pertanto sono inalienabili, ovvero non è possibile cederli in nessun caso.

Diritti Patrimoniali

diritti patrimoniali di un’opera ne regolamentano invece lo sfruttamento economico diretto e indiretto, ovvero da parte dell’autore o tramite terzi.

Questi sono regolati dagli articoli 12-18 e 61 della legge sul diritto d’autore, e sono i diritti:

  • di pubblicazione
  • di riproduzione in più esemplari dell’opera, ivi compreso il diritto di registrazione meccanica a mezzo apparecchi riproduttori di suoni o di voci
  • di trascrizione dell’opera orale
  • di esecuzione, rappresentazione o recitazione in pubblico
  • di comunicazione al pubblico e, nello specifico, il diritto di radiodiffusione;
  • di distribuzione
  • di elaborazione, di traduzione e di pubblicazione delle opere in raccolta 
  • di noleggio e di dare in prestito
  • di modificazione 

I diritti patrimoniali sono alienabili, cioè – come dicevamo – l’autore stesso può esercitarli o cederli, tutti o in parte, a terzi in cambio di un compenso adeguato.

Casi particolari

Ma attenzione perché ci sono dei casi particolari: ad esempio per i diritti morali di modifica, ovvero quando l’autore ha già approvato i cambiamenti e gli stessi siano stati già apportati.

Oppure, nel caso dei diritti patrimoniali, l’articolo 12bis della legge sul diritto d’autore stabilisce che, salvo diversi accordi, un dipendente che realizza un’opera di ingegno nello svolgimento delle sue mansioni non sarà proprietario dei diritti esclusivi di utilizzazione economica che spetteranno al suo datore di lavoro (in caso di commissione, il nostro committente diventa il nostro datore di lavoro e noi saremo automaticamente il dipendente). Massima attenzione quindi!

Il tutto deve essere messo per iscritto, in quello che sarà a tutti gli effetti un contratto.

Ma per quanto tempo questo contratto resta valido, ovvero, per quanto tempo è valida la cessione dei diritti?

Ne parla l’art. 25: questi sono validi per tutta la vita dell’autore e sino al termine del settantesimo anno solare dopo la sua morte. La durata è indipendente dal fatto che i diritti vengano esercitati o meno.

Affinché i diritti di utilizzazione economica possono essere “acquistati, alienati o trasmessi in tutti i modi e forme consentiti dalla legge” (art. 107 L.d.a.) è però obbligatorio un contratto in forma scritta (art. 110 L.d.a.), richiesta “ad probationem“, perché vi sia la prova della effettiva cessione di tali diritti e perché entrambe le parti siano ben tutelate, come dicevamo prima.

Ma sapevi che esiste anche il diritto di noleggio e di dare in prestito un’opera?

Ne parla il D.L. n. 685 del 16 novembre 1994, direttiva 92/100 della CEE. È stato così introdotto un nuovo articolo nella legge sul diritto d’autore, il 18 bis, che al primo comma così recita:
“Il diritto esclusivo di noleggiare ha per oggetto la cessione in uso degli originali, di copie o di supporti di opere, tutelate dal diritto d’autore, fatta per un periodo limitato di tempo e ai fini del conseguimento di un beneficio economico o commerciale diretto o indiretto”.
Ovvero l’autore può concedere la possibilità di cedere per un tempo limitato il diritto di sfruttamento economico della sua opera, ma – come ormai abbiamo capito – bisogna sempre metterlo per iscritto.

Ma devo avere P.IVA per poter stipulare un contratto?

Non è necessario avere la P.IVA per stipulare un contratto di cessione diritti d’autore ma se vieni pagato in quanto hai venduto o ceduto un’opera, allora devi informarti bene sulla gestione fiscale. ATTENZIONE: per chi lavora in ritenuta svolgendo questa attività come unica o comunque prevalente, cambiano i limiti di fatturato per le prestazioni d’opera occasionali. Cioè non avrai il limite dei 5000 euro annui previsto (ne parlavamo QUI, ricordi?).

Cosa prevede il contratto di cessione dei diritti d’autore?

Riguarda una serie di figure professionali quali scrittori, traduttori, autori televisivi, editor, copywriter, giornalisti, fumettisti, coloristi, blogger, marketer, grafici e tutti coloro che producono opere d’ingegno.
Anche i lavori grafici, in quanto opere creative, sono tutelate dalla legge, che li riconosce come particolare espressione del lavoro intellettuale (legge n. 633/1941, art. 1-5).

È importante sapere che per questo tipo di contratto:

  • non può mai essere previsto un orario di lavoro
  • non può mai essere richiesta la realizzazione del lavoro in una sede fisica predefinita
  • rinunci a rivendicare ogni ulteriore compenso dallo sfruttamento delle tue opere

Con la cessione del diritto d’autore autorizzi il committente a sfruttare una tua opera d’ingegno in cambio di un compenso equo definito fra le parti.

Cosa scrivere in un contratto per la cessione del diritto d’autore?

Ecco cosa va obbligatoriamente inserito nel contratto, perché sia valido:

  • i dati anagrafici dell’Autore dell’Opera e quelli del committente, dell’editore o del legale rappresentante dell’azienda a cui cedi i diritti
  • la tipologia di lavoro, più dettagliata possibile
  • il compenso pattuito per la cessione dei diritti e le modalità di pagamento (es. pagamento con bonifico, alla consegna)
  • eventuali clausole che differiscano da quelle indicate dalla legge, e/o accordi diversi fra le parti

Economicamente cosa cambia rispetto ad una ritenuta d’acconto classica?

Questo tipo di contratto non è vincolato, come quello della Prestazione Occasionale, alla soglia dei 5.000 euro annui. Ciò significa che, stipulandolo, l’autore può percepire quanti redditi vuole dalle sue opere d’ingegno. Inoltre, non è prevista, in alcun caso l’applicazione dell’IVA.

I compensi devono essere SEMPRE inseriti nella dichiarazione dei redditi, sotto la voce “Altri redditi” e deve essere indicata anche la deduzione forfettaria e la ritenuta alla fonte subita, perché in questi casi abbiamo infatti regole differenti da quelle relative ai contratti di tipo subordinato o di collaborazione occasionale. Oltretutto, queste variano in base all’età del professionista. C’è una quota sulla quale non si applica la tassazione della ritenuta d’acconto ed è:

  • 25% per contribuenti con età superiore ai 35 anni
  • 40% per contribuenti con età pari o inferiore ai 35 anni

Una volta esclusa questa quota, al compenso restante va applicata come sempre la ritenuta d’acconto del 20%, che aumenta fino al 30% se l’autore non risiede in Italia.

Per fare un esempio: se facciamo un preventivo di 100€ lorde, normalmente applichiamo il 20% di ritenuta, che il committente verserà, alla cifra totale. Ma con questo tipo di contratto, per la cessione dei diritti d’autore, dovremo prima definire quanto è la quota esente da questa tassazione.  Se hai più di 35 anni la quota esente sarà del 25% del totale lordo, ovvero 25€ dei 100 pattuiti; sui 75€ restanti verrà effettuata la ritenuta d’acconto del 20% che sarà di 15€.
Vuol dire che sui 100€ lordi iniziali preventivati, il committente verserà la ritenuta da 15€ e ti verranno pagati 85€ netti.  Se invece non abbiamo ancora superato i 35 anni, va da sé che il guadagno netto su 100€ sarà di 88€.

Per concludere…

Sì, lo so, quando si ha a che fare con le normative il discorso rischia sempre di diventare noioso.

Ma ti assicuro che, se vuoi trasformare il tuo hobby in una professione, sapere tutto questo ti risparmierà un sacco di noie!

Per quanto riguarda eventuali dubbi o problematiche legali o fiscali riguardanti la professione dell’illustratore, del fumettista o dell’animatore, voglio consigliarti di dare un’occhiata al sito https://www.autoridimmagini.it/
Sono sicura che troverai molte risposte ai tuoi dubbi, qualora ne avessi, e molti professionisti che possono assisterti e darti i consigli che ti servono. Oltretutto è possibile rivolgersi (a pagamento) a un team di esperti per avere consulenze mirate in merito (non è un link affiliato, né una sponsorizzazione, lo dico per chiarezza).

Puoi informarti anche su https://www.dirittodautore.it/ ma comunque rivolgiti sempre a professionisti accreditati, come commercialisti o avvocati, per essere sicuro di ricevere informazioni corrette e un servizio adeguato alle tue esigenze.

Vorrei concludere con questa citazione di A. A. Milne, scrittore britannico, padre dell’orsetto Winnie The Pooh, che mi fa molto sorridere:

“Quasi chiunque può essere un autore; il business sta nel raccogliere soldi e fama da questo stato d’essere.”

Alan Alexander Milne


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